Decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158
Attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi
(testo modificato dal decreto legislativo 25
novembre 1999, n. 525, in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2000, rettificato con
comunicato sulla G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000)
1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di
forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti
indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
2. Soggetti aggiudicatori
1. Sono soggetti aggiudicatori:
a)
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti
pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e
loro associazioni;
b)
le imprese pubbliche;
c)
i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di
cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.
2. Si considerano imprese pubbliche le imprese
sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la
proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in
conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza
dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti
anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della
metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio
sindacale della stessa.
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti
costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro
provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o più
soggetti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6.
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca
di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:
a)
abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o
di imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture
indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;
b)
nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua
potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti
titolari di diritti speciali o esclusivi.
3. Acqua, energia elettrica,
gas, energia termica
1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica,
gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la
fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il
trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia
termica, nonché l'alimentazione delle suddette reti.
2. Non è disciplinata dal presente decreto, se
effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a):
a)
l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di
acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad
un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete
pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia
superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo
triennio compreso l'anno in corso;
b)
l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas
o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto
erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli
individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica
determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume
d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
4. Sfruttamento di area
geografica
1. Si considera sfruttamento di area geografica la
prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi
liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai
sensi delle vigenti norme in materia mineraria.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di
un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i
soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o
esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).
3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al
comma 2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
alla Commissione CE le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, gli accordi o le intese che consentono l'applicazione del
regime alternativo di cui all'art. 3 della direttiva 93/38/CEE, alle condizioni
ivi stabilite.
4. Con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della
Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al
comma 2.
5. I decreti di cui al comma 4 definiscono,
inoltre, modalità atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:
a)
osservino i princìpi di non discriminazione e della
concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in
particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle
imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b)
comunichino alla
Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione
degli appalti.
5. Trasporti
1. Rientrano nel settore trasporti:
a)
la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia,
sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia
subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi,
sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con
esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere
liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri
soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i
soggetti aggiudicatori;
b)
la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e
fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti
terminali di trasporto.
6. Telecomunicazioni
1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la
messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la
prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.
7. Oggetto degli appalti
1. Ai fini del presente decreto si intendono per
appalti:
a)
di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione,
eventualmente congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi
mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI,
comprese le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
b)
di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto,
il leasing operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni
per l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori di posa in
opera ed installazione;
c)
di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le
prestazioni elencate negli allegati XVI-A e XVI-B.
2. Gli appalti che includono servizi e forniture,
fermo quanto previsto all'art. 9, comma 12, sono considerati appalti di
forniture quando il valore totale di queste è superiore al valore dei servizi
compresi nell'appalto.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato
XVI-B e per quelli in cui tali servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui
all'allegato XVI-A, si applicano solo gli articoli 19 e 28.
8. Appalti esclusi
1. Il presente decreto non si applica:
a)
agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il
conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti
nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette
attività in uno Stato che non sia membro della CE, purché non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità;
tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti
aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua
potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e
drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua
potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla
realizzazione di questi progetti, nonché agli appalti che attengono allo
smaltimento o al trattamento delle acque reflue;
b)
agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere
rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è
titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente
venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
c)
agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che
vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai
soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione,
qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa
zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
d)
agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti
o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
e)
agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti
ed aggiudicati sulla base:
e1) di un accordo internazionale concluso,
conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e
concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o
all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari;
qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero
degli affari esteri;
e2) di un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato
membro o di un Paese terzo;
e3) della procedura specifica di un'organizzazione
internazionale;
f)
agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui
all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei
combustibili destinati alla loro produzione.
1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla
comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999.(comma
aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
2. Il presente decreto non si applica ai seguenti
appalti di servizi:
a)
appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le
procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un
diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato;
b)
appalti relativi
all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità
finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti
comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel campo di
applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari
conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di
acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;
c)
appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex,
radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d)
appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
e)
appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita
ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
f)
appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del
personale;
g)
appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi
da quelli i cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi
nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia dal
medesimo interamente retribuita.
3. Il presente decreto non si applica, inoltre,
agli appalti di servizi:
a)
assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa
collegata purché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella
Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi
derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata;
b)
assegnati da
un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per l'esercizio di
attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti
aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purché ricorra lo
stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a).
4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili
sono forniti da più di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre
tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante
dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.
5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi
impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto,
qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente
o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché
qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul soggetto
aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante
di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme
interne.
6. Agli appalti di lavori che non siano
strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di
cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi,
riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente
condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli
articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente
decreto, le norme vigenti.Le ipotesi e le
fattispecie di lavori sottratte all’applicazione del presente decreto
legislativo e soggette alla normativa sui lavori pubblici sono individuate nel d.p.c.m.
5 agosto 1998, n. 517 (G.U. 17 marzo 1998, n. 63).
9. Valore degli appalti
1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di
lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di
importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di
cui agli allegati III, IV, V e VI:
1)
a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2)
a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti
aggiudicatori di cui all'allegato X:
1)
a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2)
a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di
cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
1)
al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali
di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
2)
al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o
gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;
3)
a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato
XVI - B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri
di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un
appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione
complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai
commi da 3 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli
appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:
a)
nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
b)
nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi
finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
c)
nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli
onorari o delle commissioni da pagare
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi
per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve
essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:
a)
per gli appalti aventi una durata determinata, se
quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la
durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il
valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b)
per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora
sussistano dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da
effettuare nel corso dei primi quattro anni.
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino
un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto
si determina come segue:
a)
se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa
sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per
l'intera durata;
b)
se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore
a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
6. Quando un appalto di forniture o di servizi
prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per
determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato
dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi
comprese le opzioni.
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o
di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da
attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti
destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in
base:
a)
al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel
corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano
caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche
prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici
mesi successivi, oppure:
b)
al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso
dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in
tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici
mesi.
8. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui
all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti
previsti per quel determinato periodo.
9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai
fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul valore totale
dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di
edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione
economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in
più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la
stima del valore indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è
pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si
applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti
aggiudicatori possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore
stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore
totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i
soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il
valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei
lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.
11. Il valore delle forniture o dei servizi che non
sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere
aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali
forniture o servizi all'applicazione del presente decreto.
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto
misto di servizi e forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e
installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle
forniture, prescindendo dalle quote rispettive.
13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere
l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando
modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.
14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la
tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei
DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1;
tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove
comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio,
decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche
l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto.(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
10. Elenchi
1. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da
I a X rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 2 a 6; gli elenchi hanno
carattere esemplificativo e possono essere modificati o integrati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
11. Modalità di indizione delle
gare
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e
15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al
presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara
conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.
2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), pubblicano il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere
nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la
gara sarà svolta.
4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono
aver luogo prima della data di spedizione, che deve essere menzionata, del
bando all'Ufficio di cui al comma 2; la pubblicazione non deve contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti
aggiudicatori.
5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2,
comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare
avvalendosi in tutto o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto,
comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
12. Procedure di aggiudicazione
1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore
indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o
negoziata.
2. Si intende:
a)
per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può
presentare un'offerta;
b)
per procedura ristretta, quella alla quale partecipano
solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;
c)
per procedura negoziata quella in cui il soggetto
aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di
essi le condizioni dell'appalto.
3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a):
a)
il pubblico incanto costituisce procedura aperta;
b)
la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono
procedure ristrette;
c)
la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un
bando ai sensi dell'art. 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13
costituisce procedura negoziata.
4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in
base alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle
opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai
quali è disposto ad eseguire l'appalto.
13. Procedura negoziata senza
pubblicazione del bando
1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto
possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione
preventiva di un bando, nei seguenti casi:
a)
quando in risposta ad una procedura con indizione di una
gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;
b)
nel caso degli
appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di
studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il
recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione
dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi
che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c)
quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o
per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può
essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi
determinato;
d)
nella misura strettamente necessaria, quando per
l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto
aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non
possono essere rispettati;
e)
nel caso degli appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di
forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore
obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità
o difficoltà sproporzionate;
f)
per i lavori o i servizi complementari che non figuravano
nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a
causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione
dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di
servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi
complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori,
oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benché separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento;
g)
nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di
nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli
stessi soggetti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a
condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il
quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la
possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione
dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per
il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori
per l'applicazione dell'art. 9;
h)
quando si tratta di forniture quotate e acquistate in
borsa;
i)
per gli appalti da aggiudicare sulla base di un
accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma
3;
l)
per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile
acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa
che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo
da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati
sul mercato;
m)
per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività
commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di
liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.
14. Avviso indicativo annuale
1. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31
dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV,
contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato
o, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi
del presente decreto.
2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto
aggiudicatore rende note:
a)
le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di
importi pari o superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a),
n. 1, b), n. 1 e c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;
b)
il totale, per settore di prodotti, delle forniture
d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo
9, comma 1, lettere a), n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP
per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare
nei dodici mesi successivi;
c)
l'importo totale previsto degli appalti di servizi per
ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore
a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n.
2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli
appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2.
(comma così sostituito
dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
3. L'avviso indicativo annuale può essere
utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa
specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara
e precisa con quale delle procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o
c), procederà senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.
5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono
invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse.
6. Il soggetto aggiudicatore invita,
successivamente, le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio interesse
sulla base di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di
procedere alla loro selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio
interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, comma 4.
7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare
avvisi indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione
già inclusa in un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga
chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari.
8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo
annuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.
9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di
indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al comma 4 devono essere
spediti al più tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15. Sistemi di qualificazione
1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un
proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di
servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è
disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli
da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito
in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste
in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese,
dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a
partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello
stesso soggetto aggiudicatore.(comma così
sostituito dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
3. Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il
soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione
invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva
pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.
4. Il soggetto aggiudicatore può:
a)
definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i
criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare
le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine,
intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
b)
avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un
altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese
interessate.
5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di
qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono
essere notificati, ove non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio
pubblicazioni delle Comunità europee, conformemente all'avviso di cui
all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione
abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata
superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è
sufficiente un avviso iniziale.
6. Per la pubblicità dell'avviso a livello
nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto
anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni,
quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare
la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o
documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già
disponibile.
8. I documenti, le certificazioni e gli atti
sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti in una
lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del
paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
9. I sistemi di qualificazione possono essere
suddivisi per categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi degli appalti
per i quali vale la qualificazione.
10. In un termine non superiore a sei mesi il
soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in
merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa
essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione
della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e
stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente;
tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della
domanda d'iscrizione.
11. L'eventuale reiezione della domanda o
l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con
riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.
16. Accordo quadro
1. L'accordo quadro è il contratto tra uno dei
soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto ed uno o più imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di
pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a
uno specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni
di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le
modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in
riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8,
l'accordo quadro può essere concluso per importi presunti non inferiori,
rispettivamente, per i lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle
soglie stabilite all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).
3. I contratti applicativi dell'accordo quadro
possono essere affidati con procedura negoziata, senza la preventiva
pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in
conformità al presente decreto.
4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso
all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
17. Termini per la presentazione
delle domande e delle offerte
1. Nelle procedure aperte il termine per la
ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non
essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara; tale termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 14,
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e
II, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno
cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non
oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque,
sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la
ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato
in virtù dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù
dell'articolo 14, comma 6, è di norma pari ad almeno trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non
inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del
bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora il
soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da
ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente
o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la
pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua
spedizione.
3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il termine di ricezione delle offerte
può essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati,
sempreché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura
e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un
accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore
fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a ventiquattro giorni e
comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a
presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei
fattori di cui all'articolo 18, comma 3.(articolo
così sostituito dall'articolo 5, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
18. Capitolati d'oneri e lettere
di invito
1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente
agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi, i capitolati
d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla
ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile.
2. I soggetti aggiudicatori comunicano le
informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo
utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una
documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o
una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve
tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.
4. I soggetti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di
invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e
contenere almeno:
a)
l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti
i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta,
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere
versata per ottenere tali documenti;
b)
il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere
redatte;
c)
un riferimento al bando di gara pubblicato;
d)
l'indicazione dei documenti che devono eventualmente
essere allegati;
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano
nel bando di gara;
f)
ogni altra condizione particolare per la partecipazione
all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli
inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide
possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma,
telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono
essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui
all'art. 17, comma 1, o dei termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori ai
sensi dell'art. 17, comma 2.
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non
vi siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
7. All'atto della trasmissione delle specifiche
tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi interessati,
all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i
soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la
riservatezza delle informazioni che trasmettono.
8. Il presente decreto non limita il diritto degli
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto
aggiudicatore, in conformità della legislazione vigente, il rispetto della
riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.
19. Prescrizioni tecniche
1. I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto
delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei
documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.
2. Le specifiche tecniche sono definite facendo
riferimento a specifiche europee allorché esistano.
3. In assenza di specifiche europee le specifiche
tecniche devono, per quanto possibile, essere definite in riferimento ad altre
norme in uso nella Comunità.
4. I soggetti aggiudicatori definiscono le
specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le
altre norme; a tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano
requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o
descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano
inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli
inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili;
quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex,
telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere
confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai
sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e
recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici
possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:
a)
includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b)
rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c)
se necessario, sono confermate al più presto per iscritto
o mediante invio di copia autenticata;
d)
vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per
la loro presentazione.
(comma così sostituito
dall'articolo 6, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
6. I soggetti aggiudicatori possono derogare al
comma 2 qualora:
a)
sia tecnicamente impossibile stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee;
b)
l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28
aprile 1991, come modificata e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE
del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del
29 ottobre 1993, ovvero:
b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22
dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni;
c)
l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche
europee obblighi l'aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le
apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche
sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente
nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in
vista di un successivo passaggio a specifiche europee;
d)
la specifica europea di cui trattasi risulti non essere
adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli
sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori
che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di
standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle
specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le
specifiche europee e necessaria la loro revisione;
e)
il progetto in questione sia di natura autenticamente
innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti
risulterebbe inadeguata.
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11
menzionano nel testo il ricorso al comma 6.
8. Il presente articolo non pregiudica la normativa
tecnica obbligatoria purché essa sia compatibile con il diritto comunitario.
9. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori,
ai fornitori o ai prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione
dell'appalto, che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente
previste nei loro appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano
oggetto di avvisi indicativi ai sensi dell'art. 14.
10. Quando tali specifiche tecniche sono definite
in documenti che sono disponibili per imprenditori, fornitori o prestatori di
servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è
considerata sufficiente.
20. Piani di sicurezza
1. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare,
nel capitolato d'oneri, l'autorità o le autorità da cui i concorrenti possono
ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle località in cui
devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili
ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione
dell'appalto.
2. Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai
concorrenti di precisare che hanno tenuto conto, nella preparazione
dell'offerta, degli obblighi di cui al comma 1, senza che ciò osti all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 25.
21. Subappalto
1. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto
aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la
parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la
responsabilità dell'offerente medesimo.
22. Capacità di concorrere alle
gare
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i
soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano:
a)
per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli
articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla
sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui
all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni;
b)
per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da
11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche
e integrazioni;
c)
per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli
articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modifiche e integrazioni.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della
partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono
tenere conto di criteri e princi'pi desumibili dalle disposizioni di cui al
comma 1, lettera b) e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di
cui:
a)
quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g)
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e,
dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui
all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 10, e successive modifiche e
integrazioni;
b)
quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f)
dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche e integrazioni;
c)
quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e
integrazioni, per gli appalti di servizi.
(i commi 1 e 2 sono
stati così sostituiti dall'articolo 7, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
3. I criteri selettivi, che devono essere messi
preventivamente a disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di
servizi possono essere basati sulla necessità oggettiva, per il soggetto
aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle procedure
ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un livello giustificato dalla
necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura
d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei candidati
prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una
concorrenza sufficiente.
4. Qualora richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza
del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della
qualità, i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia
della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000,
certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri: essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi
che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di
ottenerli entro i termini richiesti.
6. I concorrenti che, in base alla normativa degli
altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio
da appaltare, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle
disposizioni vigenti, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di
persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto di
indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le
qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio
stesso.
23. Riunioni di imprese
1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui
all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1, si considerano
associazioni di imprenditori:
a)
le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane,
e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e
per conto proprio e delle mandanti;
b)
i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d)
i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in
forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
e)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240.
3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei
soggetti di cui al comma 2 è vietata la partecipazione alla medesima dei
singoli associati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della
presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d)
indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.
4. In caso di procedura ristretta o di procedura
negoziata l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del
comma 2.
5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e
alle procedure negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano
dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano
richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti
dal presente decreto.
6. Non è consentita l'associazione anche in
partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o
successivo all'aggiudicazione della gara.
7. La violazione della disposizione di cui al comma
6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,
nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o
successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.
8. L'offerta delle imprese riunite determina la
loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.
9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo
dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la
procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa
non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.
10. Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto
aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il
soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo alle imprese mandanti.
11. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
12. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle
associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché
frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di
invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi
devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore
stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per
ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così
sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli
globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.
13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di
lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7,
secondo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria
ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la
facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia
costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di
gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.
15. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non
indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle
altre imprese mandanti.
16. Le disposizioni sulle società di imprese
riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si
applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.
24. Aggiudicazione
1. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in
base ad uno dei seguenti criteri:
a)
quello del prezzo più basso;
b)
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura
dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di
gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali,
il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in
materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in
tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando,
possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita,
tutti i criteri che intende applicare.
2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406.
3. Quando il criterio di aggiudicazione
dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti
aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un
concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso
essi indicano, nel capitolato d'oneri, la possibilità di presentare varianti,
nonché le condizioni minime che tali varianti devono rispettare e le relative
modalità di presentazione.
4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare
l'offerta solo per il fatto che essa è stata redatta con specifiche tecniche
definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche
nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della
direttiva 89/106/CEE.
25. Offerte anormalmente basse
1. Agli effetti del presente decreto, se per un
determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto
alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente
le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può
escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere
in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di
costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione
dell'appalto o sull'originalità.
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le
offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di
Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato
in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione CE a
norma dell'art. 93, par. 3, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti
aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la
Commissione CE.
26. Offerte originarie da Paesi
terzi
1. Il presente articolo si applica alle offerte per
prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in
un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso
comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti
Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei
Paesi stessi.
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le
offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di
Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato
in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione
europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato
o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali
motivi l'offerta ne informano la Commissione europea.(comma così sostituito dall'articolo 8, del decreto
legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
3. Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte si
equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 24, è
accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del comma
2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente
articolo se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita
ad un'altra in virtù del comma 3, quando la sua accettazione obbligherebbe il
soggetto aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe
incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o
costi sproporzionati.
5. Per determinare la parte dei prodotti originari
dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio
delle disposizioni del presente decreto è stato esteso con decisione del
Consiglio della Comunità europea conformemente al comma 1.
27. Conservazione degli atti
1. In merito ad ogni appalto, i soggetti
aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase
successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:
a)
la qualificazione e la selezione delle imprese, dei
fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b)
il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee
conformemente all'articolo 19;
c)
il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare
conformemente all'articolo 13;
d)
il ricorso alle deroghe specificamente previste dal
presente decreto;
e)
la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste
dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e
integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente
decreto.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno
per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, affinché durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa
fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.
3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I,
II, VII, VIII e IX:
a)
informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano
avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione
dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;
b)
nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti
che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo
dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta
risultata aggiudicataria.
4. Possono essere motivatamente omesse alcune
informazioni di cui al comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione
dell'appalto, se sono:
a)
di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b)
contrarie al pubblico interesse;
c)
lesive di interessi commerciali legittimi di imprese
pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;
d)
di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori
di servizi o fornitori.
(articolo così
sostituito dall'articolo 9, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
28. Comunicazioni alla
Commissione CE
1. I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un
appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi
dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e
pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso
redatto conformemente all'allegato XV.
2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della
trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato
XV, devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere
commerciale «riservato» dell'appalto.
3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei
servizi esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è fornito a
sua richiesta alla Commissione CE.
4. I soggetti aggiudicatori notificano alla
Commissione CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative
all'applicazione dell'art. 8, comma 3:
a)
i nomi delle imprese interessate;
b)
il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
c)
gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione
CE, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra il soggetto
aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3,
4 e 5 dell'art. 8.
5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli
appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali
si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono, per quanto riguarda il
punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto,
in base alla classificazione dello stesso allegato XVI-A; i soggetti
aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8
dell'allegato XVI-A, ai quali non si applica l'art. 13, comma 1, lettera b),
possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorché ciò sia
necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia
essi devono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo
punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel
bando di indizione di gara pubblicato in conformità all'art. 11, comma 1,
oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse
siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui
all'art. 15, comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti
aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga
pubblicato.
6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I,
II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla
Commissione europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC -
Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni
non riguardano gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
c), n. 3.(comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
29. Rilevazioni statistiche
1. Sulla base delle indicazioni che saranno fornite
dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura del Ministro delle politiche
comunitarie e con l'apporto dell'Istituto nazionale di statistica, una
statistica riguardante il valore totale e per categoria di attività secondo la
ripartizione degli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati concernenti
detti settori operativi, ma inferiori, per importi, alle soglie di cui all'art.
9.
2. Le modalità e forme della rilevazione saranno
stabilite con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione
CE ai sensi degli articoli 40 e 42 della dir. 93/38/CEE.
30. Adeguamento delle leggi
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le leggi delle regioni nelle materie di propria
competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per
quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in
materia di pubblicità degli appalti e modalità di indizione delle gare, di
procedure di aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di
termini procedurali, di capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni
tecniche non discriminatorie, di requisiti per concorrere, di riunione di
imprese, di criteri di aggiudicazione e di offerte anomale, di offerte da Paesi
terzi, di conservazione degli atti, di comunicazioni agli organi della CE e di
rilevazioni statistiche.
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle
regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano.
ALLEGATI (omissis)